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Rimozione foto e video di minori

Servizio per la tutela e la rimozione di foto e video di minori sui social o nel web anche a sfondo sessuale

In questa pagina presentiamo il nostro servizio di tutela dell’immagine dei minori e dell’eventuale assistenza nella richiesta di rimozione di foto e video pubblicati sui social network o sul web. La pubblicazione di immagini o di video di minori sul web è un tema molto delicato a cui la legislazione italiana ha prestato maggiore attenzione con la nascita dei social network. Vediamo ora insieme quali sono gli aspetti legali più importanti da conoscere su questo argomento per poi comprendere se sussistono gli elementi che richiedono di agire a salvaguardia e tutela del minore, come farlo e quali strade percorrere. La base di riferimento è la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, cosiddetta Convenzione di New York, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, che stabilisce che in tutti gli atti relativi ai minori, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 lo scenario normativo è mutato e si è arricchito di nuove disposizioni come il considerando n. 38 e il n. 51 e art. 4 e art. 8 del GDPR

Per veicolare contenuti più semplici da comprendere rispetto a quelli solamente giuridici, illustriamo di seguito alcuni scenari per la tutela di foto e video relativi a minori, indicando cosa è lecito o meno e come risolvere eventuali problemi che ne conseguono :

a) E’ necessario l’accordo di entrambi i genitori per la pubblicazione online ( social e siti web ) delle foto dei figli ?

Risposta a) : Si, non è lecito senza il consenso di entrambi. Anche laddove la sentenza del tribunale abbia stabilito l’affidamento condiviso dei propri figli è necessario l’accordo di entrambi i genitori per la pubblicazione online delle foto dei figli.

Se il fatto è già avvenuto, cosa è possibile fare dopo : 

  • La prima cosa da fare è cercare il dialogo. Magari non si è mai discusso prima all’interno della coppia di questo argomento ed i punti di vista non sono stati ascoltati e ponderati con sufficienza. Parlare con il compagno o la compagna spiegando le proprie ragioni e richiedere gentilmente la cancellazione di immagini a lui o lei direttamente è la strada più veloce e più corretta. Adire senza dialogo a vie legali o eseguire subito segnalazioni ai social o fare commenti minatori pubblici non solo vi pone in una situazione di contrasto che potrebbe non avere più fine ma potrebbe anche generare conseguenze al profilo del vostro partner che potrebbe essere, in alcuni casi, anche chiuso dal social network stesso. Altro suggerimento, fate presente la vostra volontà di cancellazione di tutte le immagini ( con url ) anche in modo scritto tramite whatsapp, visto che i messaggi possono testimoniare la vostra richiesta.
  • Se il dialogo non è stato possibile occorre, prima di procedere, documentare con valore legale la pubblicazione. Uno screenshot infatti non ha valore legale e verrebbe facilmente disconosciuto. Occorre una copia autentica di pagina web come quella che vi offriamo a questa pagina : “copia autentica pagina web” [ click qui ]
  • Con la copia autentica della pubblicazione possiamo ora seguire due strade : la prima della diffida, la seconda della denuncia. Per la diffida legale vi invitiamo a consultare il nostro sito https://www.diffidelegalionline.it/

Cosa prevede la legge :

Il genitore che unilateralmente decide di pubblicare le foto del figlio (o della figlia) online, senza preventivamente acquisire il consenso dell’altro genitore viola le norme sull’esercizio della responsabilità genitoriale. La pubblicazione di foto di figli minori, sebbene in sé lecita, potrebbe per le modalità e l’intensità con cui viene praticata, essere considerata pregiudizievole per il minore ed in quanto tale avere rilevanza giuridica sia al fine di una eventuale decisione di rimozione, sia in termini di corretto esercizio della capacità genitoriale.

Se siete un Istituto o una scuola ricordatevi che occorre il consenso di entrambi i genitori e la loro autorizzazione alla pubblicazione delle immagini rilasciata attraverso liberatoria che è revocabile in qualsiasi momento da una delle parti. Per “pubblicazione” si intende la divulgazione dell’immagine attraverso qualsivoglia mezzo che la renda pubblica: mostre, siti internet, riviste, cartelloni pubblicitari, ecc…

Vi sono inoltre differenze tra pubblicazione della foto del minore per scopi privati e per scopi pubblicitari; in questo secondo caso, infatti, oltre alla liberatoria firmata dai genitori, si dovrà sottoporre agli stessi, anche l’informativa sulla privacy. Inoltre, laddove, grazie a tale utilizzo dell’immagine, si dovessero percepire dei guadagni, questi potranno essere riscossi dai genitori solo previa autorizzazione del giudice tutelare a seguito di apposita istanza, e non autonomamente.

Dall’illecita pubblicazione di immagini ritraenti minori si possono configurare due tipi di danno: patrimoniale (dovuto al pregiudizio economico che la vittima ha subito a seguito della pubblicazione e di cui è in grado di fornire prova), e non patrimoniale (in tutti i casi previsti dalla legge ordinaria ed in tutte le altre ipotesi di violazione dei diritti dell’individuo garantiti dalla Costituzione). Il genitore che voglia impedire l’uso da parte dell’altro delle fotografie del figlio può agire in due modi. O con un ricorso autonomo in base agli articoli 96 della legge sul diritto d’autore e 10 del Codice civile, o prevedendo condizioni ad hoc nel ricorso per separazione o divorzio. In caso di separazione giudiziale il giudice, già con i provvedimenti provvisori, potrà far valere i diritti dei figli minori, tutelandone la riservatezza. In ogni caso il tribunale potrà ordinare l’eliminazione delle foto o la disattivazione del profilo del minore, sostituendosi al genitore che ha dimostrato di trascurare i profili educativi legati al corretto utilizzo delle nuove tecnologie.

b) E’ lecito pubblicare una foto del proprio figlio insieme ad altri bambini ?

Risposta b) : No, non è lecito pubblicare una foto del proprio figlio insieme ad altri bambini se si può vedere bene il viso di questi ultimi tali da poterli identificare. Quando non si tratta dei propri figli, è necessario che prima di qualunque pubblicazione si chieda un preventivo consenso scritto da parte dei genitori, anche se la foto ritrae il viso degli altri bambini solo sullo sfondo e non in primo piano. E’ invece lecito pubblicarla sfocando il viso degli altri bambini con un programma di editing, evitando così che si possa riconoscere il soggetto ritratto.

Se l’atto è già avvenuto, cosa è possibile fare dopo : 

  • Anche in questo caso consigliamo di cercare come prima strada il dialogo. Fate presente che non fornite il consenso alla pubblicazione di questa immagine e fatelo se possibile tramite whatsapp ( indicando l’url ), visto che i messaggi possono testimoniare la vostra richiesta.
  • Se il dialogo non è stato possibile occorre, prima di procedere, documentare con valore legale la pubblicazione. Uno screenshot infatti non ha valore legale e verrebbe facilmente disconosciuto. Occorre una copia autentica di pagina web come quella che vi offriamo a questa pagina : “copia autentica pagina web” [ click qui ]
  • Con la copia autentica della pubblicazione possiamo ora seguire due strade : la prima della diffida, la seconda della denuncia. Per la diffida legale vi invitiamo a consultare il nostro sito https://www.diffidelegalionline.it/

Cosa sostiene la legge :

Nel caso il bambino sia presente ad una festa insieme ad altri coetanei per il risarcimento del danno è necessario oltre al fatto che venga provato un danno specifico che non fosse presente uno dei due genitori, perchè se presente all’evento un genitore e non ha impedito la fotografia non può poi richiedere l’indennizzo, questo secondo il tribunale di Ravenna (Trib. Ravenna, sent. n. 1038/2019 del 15.10.2019). Tuttavia una cosa è scattare una foto, un’altra è invece pubblicarla sui giornali o sui social per questo altri tribunali hanno riconosciuto il diritto al risarcimento in via equitativa.

c) E’ lecito per un parente, amico o estraneo pubblicare la foto di un minore senza avere chiesto il consenso di entrambi i genitori ?

Risposta c) : No, non è lecito pubblicare la foto di un minore senza avere chiesto il consenso di entrambi i genitori anche se a farlo è un parente stretto come una nonno/a o uno zio/zia. Quando non si tratta dei propri figli, è necessario che prima di qualunque pubblicazione si chieda un preventivo consenso scritto da parte dei genitori ( entrambi ), anche se la foto ritrae il viso del minore solo sullo sfondo e non in primo piano.

Se l’avvenimento è già accaduto, cosa è possibile fare dopo : 

  • Anche in questo caso consigliamo di cercare come prima strada il dialogo. Fate presente che non fornite il consenso alla pubblicazione di questa immagine e fatelo se possibile tramite whatsapp ( indicando l’url ), visto che i messaggi possono testimoniare la vostra richiesta.
  • Se il dialogo non è stato possibile occorre, prima di procedere, documentare con valore legale la pubblicazione. Uno screenshot infatti non ha valore legale e verrebbe facilmente disconosciuto. Occorre una copia autentica di pagina web come quella che vi offriamo a questa pagina : “copia autentica pagina web” [ click qui ]
  • Con la copia autentica della pubblicazione possiamo ora seguire due strade : la prima della diffida, la seconda della denuncia. Per la diffida legale vi invitiamo a consultare il nostro sito https://www.diffidelegalionline.it/

Cosa indicata la legge :

Nel caso in cui un privato pubblichi un’immagine senza aver ottenuto il consenso dai genitori, si commette un illecito civile: i genitori del bambino ritratto possono chiedere al tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio web la rimozione immediata delle immagini o dei video; inoltre, se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, i genitori possono chiedere un importo e la liquidazione di una somma a titolo di risarcimento dei danni morali. Se, invece le immagini sono utilizzate per trarne un vantaggio economico si risponde del reato di trattamento illecito di dati, ex art. 167 Codice della Privacy,  punito con la reclusione fino a tre anni. Non solo: se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

d) Un ragazzo o una ragazza minorenne può richiedere ai genitori di rimuovere le sue foto dal web e se questi non accolgono la sua richiesta rivolgersi al giudice per la rimozione ?

Risposta d) : Si, lo ha stabilito il Tribunale di Roma che ha condannato una madre non solo a rimuovere i contenuti che riguardavano il figlio sedicenne, ma anche a pagare 10 mila euro a quest’ultimo (ordinanza del 23 dicembre 2017, procedimento 39913/2015)

e) Un minore può inoltrare la foto di un altro minore nudo senza che sussista reato ?

Risposta e) : Si se lo scatto è opera dello stesso minore ritratto, come nel caso di un selfie erotico. No se a scattare la foto è stato un terzo o se il selfie è stato indotto con minacce. Quindi, nel caso di selfie erotici, poiché a ritrarsi nudo è lo stesso minore e senza alcun ricatto, colui che dopo aver ricevuto tale immagine la inoltra a un’altra persona (ad esempio con un messaggio su Whatsapp o con altre forme di condivisione) non risponde di pornografia minorile. Fonte : Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 febbraio – 21 marzo 2016, n. 11675.  Il discrimine tra autodeterminazione e costrizione è spesso di difficile accertamento e che la strumentalizzazione del minore non è sempre agevole da provare. Va infatti valutato anche lo stato di «soggezione psicologica in cui versa la vittima quando decide di scattarsi le fotografie erotiche». Si tratta di un principio di diritto forte a tutela dei minori; tuttavia sono già molte le decisioni che hanno costretto i genitori a disattivare i profili Facebook dei figli o a rimuoverne le foto pubblicate nelle proprie pagine social o persino sul profilo Whatsapp.

f) Mio figlio minorenne ha fatto una videochat con una ragazza ed ora lo stanno ricattando, cosa posso fare per aiutarlo ?

Risposta f) : Se tuo figlio è vittima di un ricatto sessuale puoi contattare il nostro servizio anti ricatti sessuali online [ click qui ] 

g) Ho trovato su internet delle foto o dei video di nudo di mio figlio o di mia figlia minorenni : come posso rimuoverle ?

Risposta g) : Per la rimozione di foto o video a sfondo sessuale dal web puoi consultare questa pagina [ click qui ]

La pubblicazione di foto sui social espone il minore anche a dei gravi rischi: come sottolineato dal Tribunale di Mantova, “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia”. Il dato inquietante è che oltre la metà delle foto contenute nei siti pedopornografici provengono dalle foto condivise candidamente su Facebook.

h) QUALI CONSIGLI PRIMA DI PUBBLICARE FOTO DEI PROPRI FIGLI SU INTERNET ?

  • La Polizia Postale da anni invita i genitori a non postare in rete foto dei figli attraverso la campagna #pensaprimadipostare. Ma purtroppo il desiderio di mostrare quanto siano meravigliosi i propri piccoli vince su tutto, fa dimenticare i rischi.
  • Meglio se proprio dovete pubblicare, evitare foto di bambini nudi o in biancheria
  • Non fare mai riferimenti al nome della scuola che frequentano
  • Nelle foto inquadrare luoghi facilmente riconoscibili per evitare fraintendimenti o allusioni
  • Non inserire informazioni confidenziali nei tag o nei commenti delle foto
  • La pubblicazione dovrà rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore.
  • Ricordarsi che per i minori di età superiore ai 14 anni conta anche il loro parere ( lo ha stabilito il Tribunale di Roma che ha condannato una madre non solo a rimuovere i contenuti che riguardavano il figlio sedicenne, ma anche a pagare 10mila euro a quest’ultimo )
  • leggere il decalogo del buon navigatore online [ click qui ]

Fonte : Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano

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